Art. 13
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 1 mag 1958
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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