Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.
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