Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 15 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216#art-1