Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.
Storico versioni
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