Protocollo›Titolo PRIMO
Art. 5
5 / 47In vigore dal 11 apr 1958
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice
cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è
indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l' seguente, ogni giudice
rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-5