Art. 46
ProtocolloTitolo III

Art. 46

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In vigore dal 11 apr 1958
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'art. 137, ultimo comma del Trattato.
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