Art. 3
ProtocolloTitolo PRIMO

Art. 3

3 / 47
In vigore dal 11 apr 1958
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni. La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-3