Protocollo›Titolo PRIMO
Art. 2
2 / 47In vigore dal 11 apr 1958
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta
pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-2