Protocollo›Titolo III
Art. 19
19 / 47In vigore dal 11 apr 1958
La Corte è adibita mediante istanza trasmessa al cancelliere.
L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è
richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 148 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;204#art-p-19