Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea;
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea; 50 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
capo VII Disposizioni generali
Art. 1 PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le Alte Parti Contraenti del Trattato ch titolo PRIMO Statuto dei giudici e degli avvocati generali
Art. 2 Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giu Art. 3 I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro comp Art. 4 I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non posso Art. 5 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualment Art. 6 I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal Art. 7 I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti pe Art. 8 Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali. titolo II Organizzazione
Art. 9 Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in pi Art. 10 La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi. Art. 11 Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamen Art. 12 Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la n Art. 13 I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la pro Art. 14 La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Art. 15 La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Cor Art. 16 I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare titolo III Procedura
Art. 17 Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte Art. 18 La procedura avanti alla Corte comprende due fasi l'una scritta, l'altra orale. La procedu Art. 19 La Corte è adibita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'i Art. 20 Nei casi contemplati dall'art. 18 del Trattato, la Corte è adibita mediante ricorso trasme Art. 21 Nei casi contemplati dall'art. 150 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazional Art. 22 La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le inform Art. 23 In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, com Art. 24 Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all Art. 25 La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosci Art. 26 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la fo Art. 27 La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria de Art. 28 Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti Art. 29 L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiest Art. 30 Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stess Art. 31 Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere. Art. 32 Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente. Art. 33 Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete Art. 34 Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla d Art. 35 Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udi Art. 36 La Corte delibera sulle spese. Art. 37 Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per qua Art. 38 Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie pr Art. 39 Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare concl Art. 40 Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, p Art. 41 In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpre Art. 42 La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta Art. 43 Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza Art. 44 Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono Art. 45 Il regolamento di procedura della Corte di cui all'art. 160 del Trattato, contiene, oltre Art. 46 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Stat Art. 47 Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, al Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360