Art. 20 · LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

Art. 20

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 1) e 5) del precedente , valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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