Art. 2 · LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

Art. 2

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale della alimentazione. Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.
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