Art. 15
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
In deroga all'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre Amministrazioni statali.
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