Art. 11 · LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

Art. 11

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto. Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi. Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;199#art-11