Art. 11
LEGGE 6 marzo 1958, n. 199
In vigore dal 11 apr 1958
L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.
Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento in ruolo ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.
Alla costituzione della Commissione prevista nel primo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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