Art. 10 · LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

Art. 10

LEGGE 6 marzo 1958, n. 199

In vigore dal 11 apr 1958
Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente , per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.
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