Art. 7 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Art. 7

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

In vigore dal 10 apr 1958
Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GAVA - TAMBRONI GONELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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