Art. 6 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Art. 6

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

In vigore dal 10 apr 1958
Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti, indicati nell' anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge. Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società, aziende, enti, che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.
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