Art. 3 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

Art. 3

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

In vigore dal 10 apr 1958
Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell', o sentita la competente regione per gli enti di carattere regionale può disporre accertamenti anche mediante ispezioni di propri funzionari sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.
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