Art. 9
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 11 nov 1964
Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.
f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda
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