Art. 8 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 8

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Il Comitato nazionale dei delegati è composto: a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia; b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione. Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa. Per le modalità di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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