Art. 8
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
Il Comitato nazionale dei delegati è composto:
a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.
Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.
Per le modalità di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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