Art. 3 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 3

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 31 dic 1971
Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione. A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata .
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