Art. 26 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 26

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GUI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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