Art. 25 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 25

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento. La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno. Disposizione transitoria
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