Art. 22 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 22

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
I fondi disponibili della Cassa, possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio; c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi; d) in mutui ipotecari; e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179#art-22