Art. 22
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
I fondi disponibili della Cassa, possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;
b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;
c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
d) in mutui ipotecari;
e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.
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