Art. 2
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 11 nov 1964
La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dall' della presente legge.
La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa
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