Art. 17 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

Art. 17

LEGGE 4 marzo 1958, n. 179

In vigore dal 8 apr 1958
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.
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