Art. 13
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 31 dic 1971
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) formare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) deliberare sul regolamento organico del personale;
c) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;
d) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandato al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.
g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda.
Il consiglio di amministrazione nomina inoltre il direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
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