Art. 1
LEGGE 4 marzo 1958, n. 179
In vigore dal 8 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È istituita la Cassa, nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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