Art. 17 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

Art. 17

LEGGE 4 marzo 1958, n. 174

In vigore dal 6 apr 1958
All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo.
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