Art. 1
LEGGE 4 marzo 1958, n. 174
In vigore dal 21 giu 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;174#art-1