Art. 6
LEGGE 4 marzo 1958, n. 131
In vigore dal 14 mar 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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