Art. 1
LEGGE 4 marzo 1958, n. 131
In vigore dal 19 ago 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.(1)
I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo , e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.
La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonchè ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purchè muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi.
I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.(1A)
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