Art. 6 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

Art. 6

LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

In vigore dal 22 mar 1958
L'uso delle armi non è vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.
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