Art. 5 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

Art. 5

LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

In vigore dal 22 mar 1958
L'uso delle armi, nei casi in cui non è vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.
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