Art. 4
LEGGE 4 marzo 1958, n. 100
In vigore dal 22 mar 1958
Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve essere dato dal militare che ha il comando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;100#art-4