Art. 3 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

Art. 3

LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

In vigore dal 22 mar 1958
L'uso delle armi non è vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli.
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