Art. 1 · LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

Art. 1

LEGGE 4 marzo 1958, n. 100

In vigore dal 22 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando: a) il contrabbandiere sia armato palesemente; b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte; c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone.
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