Art. 5 · LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

Art. 5

LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

In vigore dal 16 mar 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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