Art. 3 · LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

Art. 3

LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

In vigore dal 16 mar 1958
Per il personale contemplato nel precedente l'assegno perequativo concesso con l' del decreto interministeriale n. 141494 in data 13 settembre 1951, conglobato negli stipendi indicati nella tabella allegata, è soppresso dal 1 luglio 1956.
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