Art. 5 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Art. 5

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

In vigore dal 27 ago 1964
All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'art. 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.
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