Art. 3 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Art. 3

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

In vigore dal 15 nov 1960
Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo.
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