Art. 2 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

In vigore dal 16 dic 1964
I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell' della presente legge, nonchè quelle dell' della legge 4 marzo 1952, n. 137. Nel primo comma dell' suddetto, modificato con l' della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: "entro il 30 giugno 1955", sono modificate in: "entro il 31 dicembre 1960". A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 è consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli della legge 4 marzo 1952, n. 137.
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