Art. 5
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162
In vigore dal 21 mar 1958
All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.
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