Art. 2 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

In vigore dal 21 mar 1958
A decorrere dal 1 luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
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