Art. 1
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 161
In vigore dal 4 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.
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