Art. 8
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130
In vigore dal 28 mar 1958
Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sarà effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporrà per i propri fini statutari.
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