Art. 4 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

Art. 4

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

In vigore dal 28 mar 1958
I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti , dovranno inoltrare domanda all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall', rilasciata dalla competente Prefettura; attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto.
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