Art. 3 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

Art. 3

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

In vigore dal 26 mar 1961
I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente , debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda .
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