Art. 10 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

Art. 10

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130

In vigore dal 28 mar 1958
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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