Art. 20 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

Art. 20

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

In vigore dal 26 mar 1958
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza.
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