Art. 9 · LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

Art. 9

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 114

In vigore dal 25 mar 1958
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi otto milioni per il Museo della Zecca, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli numeri 432, 450 e 454 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-1958 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, integrati, ove occorra, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 643 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, mentre i ricavi relativi alle vendite delle medaglie, distintivi ed altri lavori, di cui al precedente , affluiranno al bilancio dello Stato. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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